Statuto

Art. 4

In vigore dal 7 lug 1889
Le scolare possono iscriversi come allieve o come uditrici. Le allieve pagano una tassa unica d' iscrizione, la quale è doppia per le uditrici. Ogni anno il Consiglio fisserà la cifra di tale tassa. Le allieve delle quali sarà provata la ristretta condizione economica, potranno essere iscritte gratuitamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-4

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