Statuto

Art. 3

Condizioni di ammissione.

In vigore dal 7 lug 1889
Le allieve, per essere ammesse alla scuola, devono provare di aver compiuto i dodici anni e d' esser licenziate dalla quinta classe elementare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-3

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