Statuto
Art. 12
In vigore dal 7 lug 1889
Le adunanze consigliari sono valide quando vi intervengono almeno nove consiglieri. Trascorsa un' ora da quella fissata per la convocazione, l'adunanza si riterrà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-12