Art. 13
Statuto

Art. 13

13 / 29
In vigore dal 7 lug 1889
Ove un membro nel Consiglio mancasse per tre volte consecutive alle adunanze consigliari senza preavviso e giustificazione dell'assenza, si riterrà dimissionario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-13