Statuto
Art. 26
In vigore dal 7 lug 1889
I fondi patrimoniali della istituzione saranno investiti in effetti pubblici, cioè in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, o in titoli di amministrazioni pubbliche locali. Tali carte-valori saranno affidate alla locale Cassa di risparmio in deposito amministrato. I fondi disponibili saranno investiti su libretto di conto corrente di un istituto di credito locale designato dal Consiglio. Il libretto sarà affidato in custodia al cassiere dell'istituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-26