RegolamentoTitolo III

Art. 50

In vigore dal 23 lug 1889
Quando la giunta lo creda opportuno potrà anche ricevere nell'istituto alunne a pagamento. Le famiglie di queste, o chi le rappresenti, debbono obbligarsi alla corrisposta di una retta annua di lire 500. Ad esse sono attribuiti gli stessi obblighi e gli stessi diritti delle alunne ammesse gratuitamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-50

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Art. 50 Che approva il regolamento del collegio Regina Margherita per le orfane degli insegnanti elementari in Anagni. — Testo vigente | Portale Normativo