Regolamento›Titolo III
Art. 54
In vigore dal 23 lug 1889
Restano a carico delle famiglie:
a) le spese di viaggio e di posta;
b) un contributo di lire 48 annue pagabili a trimestri anticipati per la manutenzione del corredo;
c) la provvista di quegli oggetti di primo corredo che sono determinati dalla tabella C.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-54