Art. 54
RegolamentoTitolo III

Art. 54

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In vigore dal 23 lug 1889
Restano a carico delle famiglie: a) le spese di viaggio e di posta; b) un contributo di lire 48 annue pagabili a trimestri anticipati per la manutenzione del corredo; c) la provvista di quegli oggetti di primo corredo che sono determinati dalla tabella C.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-54