Regolamento›Titolo III
Art. 49
In vigore dal 23 lug 1889
L'ordine di precedenza da osservarsi nel conferimento dei posti gratuiti è il seguente:
a) orfane di padre e madre ambidue maestri elementari;
b) orfane di madre e padre dei quali uno insegnante elementare;
c) orfane di madre maestra elementare;
d) orfane di padre maestro elementare;
e) orfane di uno dei genitori sia pure non insegnante purchè l'altro eserciti l'insegnamento.
Possono essere considerate come orfane le figliuole d'insegnanti divenuti inabili o inabilitati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-49