RegolamentoTitolo III

Art. 49

In vigore dal 23 lug 1889
L'ordine di precedenza da osservarsi nel conferimento dei posti gratuiti è il seguente: a) orfane di padre e madre ambidue maestri elementari; b) orfane di madre e padre dei quali uno insegnante elementare; c) orfane di madre maestra elementare; d) orfane di padre maestro elementare; e) orfane di uno dei genitori sia pure non insegnante purchè l'altro eserciti l'insegnamento. Possono essere considerate come orfane le figliuole d'insegnanti divenuti inabili o inabilitati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-49

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