Regolamento›Titolo II
Art. 45
In vigore dal 23 lug 1889
Tutte le persone che compongono la famiglia educativa del collegio possono avere una licenza annuale dalla giunta amministrativa.
La direttrice può averla della durata di trenta giorni.
La vice-direttrice e l'economo possono averne una eguale, facendone richiesta alla direttrice che ne fa proposta alla giunta.
Le maestre-istitutrici possono ottenere di assentarsi per non più di venti giorni; facendone pure domanda alla giunta per mezzo della direttrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-45