Regolamento›Titolo II
Art. 41
In vigore dal 23 lug 1889
Essa ha in consegna gli oggetti di vestiario e la biancheria del collegio e delle alunne, e risponde della loro distribuzione, pulizia e conservazione alla direttrice, secondo gli ordini che riceve.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-41