Art. 41
RegolamentoTitolo II

Art. 41

41 / 71
In vigore dal 23 lug 1889
Essa ha in consegna gli oggetti di vestiario e la biancheria del collegio e delle alunne, e risponde della loro distribuzione, pulizia e conservazione alla direttrice, secondo gli ordini che riceve.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-41