Regolamento›Titolo II
Art. 39
In vigore dal 23 lug 1889
Il sacerdote incaricato degli uffici religiosi ha cura speciale degli arredi riferentisi al culto, dei quali riceve consegna dall'economo. Per le occorrenti riparazioni e provviste si rivolge alla direttrice, alla quale è tenuto a rispondere altresì della custodia e nettezza della chiesa e della sacrestia annessa al collegio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-39