Art. 39
RegolamentoTitolo II

Art. 39

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In vigore dal 23 lug 1889
Il sacerdote incaricato degli uffici religiosi ha cura speciale degli arredi riferentisi al culto, dei quali riceve consegna dall'economo. Per le occorrenti riparazioni e provviste si rivolge alla direttrice, alla quale è tenuto a rispondere altresì della custodia e nettezza della chiesa e della sacrestia annessa al collegio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-39