Regolamento›Titolo II
Art. 34
In vigore dal 23 lug 1889
In un registro apposito giornaliero prendono nota sul portamento e sul profitto delle alunne, e questo registro presentano, ad ogni richiesta, alla direttrice ed alla vice-direttrice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-34