Regolamento›Titolo II
Art. 32
In vigore dal 23 lug 1889
Dormono nello stesso dormitorio delle alunne, si levano prima di loro, si coricano dopo; ne sorvegliano il contegno, allorchè si lavano, si vestono o si svestono, ed invigilano a che nessuna esca di notte dal dormitorio senza il loro speciale permesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-32