RegolamentoTitolo II

Art. 29

In vigore dal 23 lug 1889
Tiene la contabilità della amministrazione del collegio in conformità delle regole vigenti pei convitti nazionali. Provvede alla registrazione, copia, spedizione e conservazione di tutti gli atti di ufficio. Compila i preventivi ed i consuntivi per sottoporli in tempo debito alla giunta amministrativa. Fa tutte le provviste ordinate dalla direttrice e procede insieme con la vice-direttrice alla verifica della quantità dei generi introdotti in magazzino. Mantiene in corrente ed in evidenza tutti gl'inventari dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'istituto. Ha in consegna una delle chiavi della cassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-29

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