Regolamento›Titolo II
Art. 31
In vigore dal 23 lug 1889
Oltre gl'insegnamenti che devono impartire, secondo i programmi e gli orari stabiliti, le maestre-istitutrici debbono assistere e sorvegliare le alunne in ogni momento della giornata, non escluse le ore di ricreazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-31