RegolamentoTitolo II

Art. 28

In vigore dal 23 lug 1889
Tiene i seguenti registri: a) registro d'iscrizione delle alunne; b) registro del movimento del personale; c) registro del corredo delle alunne; d) registro delle ammalate; e) registro delle medie dei punti di condotta e profitto; f) registro delle punizioni; g) registro degli ordini della direttrice relativi alla disciplina. Coadiuva in tutto la direttrice, e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Tiene essa pure una delle chiavi della cassa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo