Regolamento›Titolo II
Art. 28
In vigore dal 23 lug 1889
Tiene i seguenti registri:
a) registro d'iscrizione delle alunne;
b) registro del movimento del personale;
c) registro del corredo delle alunne;
d) registro delle ammalate;
e) registro delle medie dei punti di condotta e profitto;
f) registro delle punizioni;
g) registro degli ordini della direttrice relativi alla disciplina.
Coadiuva in tutto la direttrice, e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Tiene essa pure una delle chiavi della cassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-28