Art. 50
RegolamentoTitolo III

Art. 50

50 / 71
In vigore dal 23 lug 1889
Quando la giunta lo creda opportuno potrà anche ricevere nell'istituto alunne a pagamento. Le famiglie di queste, o chi le rappresenti, debbono obbligarsi alla corrisposta di una retta annua di lire 500. Ad esse sono attribuiti gli stessi obblighi e gli stessi diritti delle alunne ammesse gratuitamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-50