Regolamento›Titolo III
Art. 50
50 / 71In vigore dal 23 lug 1889
Quando la giunta lo creda opportuno potrà anche ricevere nell'istituto alunne a pagamento.
Le famiglie di queste, o chi le rappresenti, debbono obbligarsi alla corrisposta di una retta annua di lire 500. Ad esse sono attribuiti gli stessi obblighi e gli stessi diritti delle alunne ammesse gratuitamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-50