Statuto organico e regolamenti
Art. 24
In vigore dal 8 dic 1888
È stabilito un periodo di 3 mesi di prova per la definitiva accettazione degli alunni e delle alunne; dopo il quale l'aspirante subirà un esame di conferma, il quale ne dimostri l'idoneità e l'attitudine all'istruzione prescelta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-22;3130#art-soe-24