Statuto organico e regolamenti
Art. 27
In vigore dal 8 dic 1888
Le mancanze gravi degli alunni ed alunne saranno punite come segue:
1°. Con ammonizione data dal direttore tecnico nella scuola;
2°. Con ammonizione dal presidente alla presenza della commissione direttiva;
3°. Col licenziamento definitivo dall'istituto.
Storico versioni
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