Statuto organico e regolamenti

Art. 27

In vigore dal 8 dic 1888
Le mancanze gravi degli alunni ed alunne saranno punite come segue: 1°. Con ammonizione data dal direttore tecnico nella scuola; 2°. Con ammonizione dal presidente alla presenza della commissione direttiva; 3°. Col licenziamento definitivo dall'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-22;3130#art-soe-27

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