Art. 1

In vigore dal 8 dic 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il regio decreto 13 dicembre 1876, col quale fu autorizzato il comune di Vigevano ad accettare il legato di L. 4,000 di rendita, fattogli dal fu nobile Luigi Costa con testamento 3 maggio e codicilli 15 e 16 agosto 1874, per istituzioni di pubblica utilità; Visti gli accordi passati tra il municipio di Vigevano e la signora Antonietta Farini-Faraggiana vedova del testatore Luigi Costa per fondare in quella città un istituto musicale secondo le intenzioni del testatore suddetto; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'istituto musicale Costa in Vigevano è eretto in ente morale, e ne sono approvati lo statuto organico con gli uniti regolamenti e quadro degli stipendi e spese annuali, annessi al presente decreto e firmati d'ordine Nostro dal predetto Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 22 settembre 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 16 novembre 1888. Reg. 166. Atti del Governo a f. 12. Mazzucchelli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. P. BOSELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-22;3130#art-rd-1

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