Statuto organico e regolamenti
Art. 19
In vigore dal 8 dic 1888
Gli insegnanti rispondono in proprio della disciplina e dell'istruzione delle scuole rispettive.
Sottopongono, al cominciar di ogni anno, al direttore tecnico il programma del loro insegnamento.
Presentano, innanzi la chiusura delle scuole, un rapporto particolareggiato sull'andamento didattico e disciplinare della propria classe.
Storico versioni
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