Statuto organico e regolamenti
Art. 17
In vigore dal 8 dic 1888
Il direttore tecnico:
a) Tiene registro degli alunni e delle alunne e del loro diportamento;
b) Compila ogni anno l'inventario generale della proprietà dello istituto;
c) Presenta all'approvazione della commissione direttiva i programmi e gli orari per le lezioni, nonché le proposte per gli esami, gli esperimenti e le premiazioni annue;
d) Riferisce ogni trimestre alla commissione sull'andamento dei singoli insegnamenti;
e) Sottomette alla commissione l'acquisto di musica, strumenti ed oggetti occorrenti alla scuola;
f) Provoca dalla stessa commissione quei provvedimenti disciplinari che fossero richiesti dal buon andamento dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-22;3130#art-soe-17