Statuto organico e regolamenti
Art. 12
In vigore dal 8 dic 1888
La commissione:
a) Decide sull'accettazione degli allievi;
b) Approva i programmi e gli orari delle lezioni dell'istituto;
c) Discute le proposte eventuali fatte dal direttore tecnico;
d) Presenta alla giunta municipale nel tempo stabilito i bilanci preventivi e consuntivi dell'istituto;
e) Concede le vacanze agli insegnanti nel tempo più conveniente pel minor danno dell'istruzione, le quali vacanze però non potranno eccedere complessivamente i giorni quarantacinque per cadun anno;
f) Applica le maggiori pene disciplinari agli alunni;
g) Stabilisce per gli esami, gli esperimenti e le premiazioni annue;
h) Delibera sulle proposte di acquisti di musica e di strumenti;
i) Determina le mansioni del custode avvisatore;
j) Provvede in genere a quanto riguarda l'andamento dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-22;3130#art-soe-12