Statuto organico e regolamenti

Art. 15

In vigore dal 8 dic 1888
La nomina dei maestri e del custode sarà fatta per un triennio. Il consiglio comunale però, e la giunta, per quanto riguarda il custode avvisatore, sulla proposta della commissione direttiva, potrà pronunciare il licenziamento del personale anche prima di tale tempo, qualora per gravi motivi nel disimpegno delle rispettive attribuzioni così richiedesse il buon andamento dell'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-22;3130#art-soe-15

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