Statuto organico e regolamenti

Art. 20

In vigore dal 8 dic 1888
La scuola della teoria elementare e canto comprenderà fino a numero trenta alunni e numero dodici alunne. Quelli degli strumenti ad arco ed a fiato fino a numero dodici alunni per caduna. La commissione potrà però ammettere anche un numero maggiore di alunni d'ambo i sessi mediante pagamento di una retribuzione mensile da fissarsi dalla commissione stessa; quale retribuzione andrà a vantaggio per metà del maestro insegnante, e l'altra metà sarà a profitto dell'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-22;3130#art-soe-20

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