Art. 3
In vigore dal 23 lug 1887
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha facoltà di far visitare da persone di sua fiducia, e d'accordo col Ministero della Guerra, i Collegi militari e di farsi rappresentare da suoi commissari negli esami finali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 maggio 1887.
UMBERTO.
Bertolè Viale.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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