Art. 2
In vigore dal 22 gen 1891
Gli allievi degli Istituti militari predetti, i quali non intendano proseguire gli studii nei medesimi e desiderino continuarli negli istituti civili di pubblica istruzione, vi sono ammessi ai corsi rispettivamente qui appresso indicati:
a) Gli allievi che hanno compiuto l'intero corso quinquennale od i primi quattro anni di corso dei Collegi militari e ne hanno superati gli esami sono rispettivamente ammessi al 4° ed al 3° anno di corso degli Istituti tecnici (Sezione fisico-matematica);
b) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 26 OTTOBRE 1890, N. 7337.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-05-26;4634#art-2