REGIO DECRETO·n. 4634·26 maggio 1887
Che pareggia gli studi degli istituti militari a quelli degli istituti civili.
Vigente dal 22 gennaio 1891 3 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 nove
Art. 2Gli allievi degli Istituti militari predetti, i quali non intendano proseguire gli studii
Art. 3Il Ministero della Pubblica Istruzione ha facoltà di far visitare da persone di sua fiduci
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- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l'art. 157, comma 1 del Regolamento) l'abrogazione della lettera b) dell'art. 2, comma 1.