Art. 1

In vigore dal 23 lug 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione; Visto l'articolo 8 del regolamento generale degli studii universitarii, approvato col R. decreto 8 ottobre 1876; Visti gli articoli 108 e 188 del regolamento per gli Istituti tecnici, approvato col R. decreto 21 giugno 1885; Visto l'ordinamento degli studii e lo stato del personale insegnante e dirigente dei Collegi militari di Napoli, Firenze, Milano, Roma e Messina e della R. Accademia militare di Torino; Viste le condizioni dei locali e del materiale scientifico e scolastico dei citati Istituti; Sentito il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, d'accordo con quello della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: . I Collegi militari di Napoli, Firenze, Milano, Roma e Messina e la R. Accademia militare di Torino, dipendenti dal Ministero della Guerra, sono pareggiati agli Istituti civili di pubblica istruzione, per gli effetti del seguente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-05-26;4634#art-1

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