Art. 1
In vigore dal 23 lug 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione;
Visto l'articolo 8 del regolamento generale degli studii universitarii, approvato col R. decreto 8 ottobre 1876;
Visti gli articoli 108 e 188 del regolamento per gli Istituti tecnici, approvato col R. decreto 21 giugno 1885;
Visto l'ordinamento degli studii e lo stato del personale insegnante e dirigente dei Collegi militari di Napoli, Firenze, Milano, Roma e Messina e della R. Accademia militare di Torino;
Viste le condizioni dei locali e del materiale scientifico e scolastico dei citati Istituti;
Sentito il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, d'accordo con quello della Guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I Collegi militari di Napoli, Firenze, Milano, Roma e Messina e la R. Accademia militare di Torino, dipendenti dal Ministero della Guerra, sono pareggiati agli Istituti civili di pubblica istruzione, per gli effetti del seguente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-05-26;4634#art-1