Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 gen 1891
Gli allievi degli Istituti militari predetti, i quali non intendano proseguire gli studii nei medesimi e desiderino continuarli negli istituti civili di pubblica istruzione, vi sono ammessi ai corsi rispettivamente qui appresso indicati: a) Gli allievi che hanno compiuto l'intero corso quinquennale od i primi quattro anni di corso dei Collegi militari e ne hanno superati gli esami sono rispettivamente ammessi al 4° ed al 3° anno di corso degli Istituti tecnici (Sezione fisico-matematica); b) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 26 OTTOBRE 1890, N. 7337.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-05-26;4634#art-2