Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 23 lug 1887
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha facoltà di far visitare da persone di sua fiducia, e d'accordo col Ministero della Guerra, i Collegi militari e di farsi rappresentare da suoi commissari negli esami finali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 1887. UMBERTO. Bertolè Viale. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-05-26;4634#art-3