Statuto
Art. 9
In vigore dal 27 lug 1886
Spetta all'amministrazione di formare i bilanci ed i conti annuali e di provvedere a tutte le occorrenze dell'ente morale, nominare un segretario ed un tesoriere con o senza stipendio, nominare maestri e maestre in conformità delle leggi e regolamenti, vegliare al buon andamento della scuola istituita dall'ente, salvo però l'approvazione e l'ingerenza dell'autorità superiore a termine di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-22;2160#art-s-9