Statuto

Art. 12

In vigore dal 27 lug 1886
Prima cura dell'amministrazione sarà di riscuotere, osservando le norme di legge, i capitali dell'ente morale impiegati in mutui prima della sua costituzione e reimpiegarli, in un cogl'interessi arretrati, in certificati di rendita del debito pubblico italiano o consolidato 5% da intestarsi all'ente medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-22;2160#art-s-12

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