Statuto
Art. 11
In vigore dal 27 lug 1886
Avverandosi l'incompatibilità di cui all'articolo precedente, andrà escluso l'amministratore meno anziano, a pari anzianità il più giovine, il nuovo eletto da quello che già siede in ufficio; nei casi d'elezione contemporanea quello che ottenne minor numero di voti da chi ne ebbe un maggiore, ed a parità di suffragi il giovane dal provetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-22;2160#art-s-11