Statuto
Art. 13
In vigore dal 27 lug 1886
Qualora, compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, i redditi dell'istituto non fossero sufficienti per sopperire alle spese necessarie, l'amministrazione, col consenso del consiglio comunale e della maggioranza degli elettori della frazione Purcilli, potrà capitalizzare i redditi sino a che siasi ottenuta la cifra di reddito necessario al fine per cui l'ente è instituito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-22;2160#art-s-13