Statuto
Art. 17
In vigore dal 27 lug 1886
In calce allo statuto sarà inserto, per quanto sarà possibile, l'elenco dei fondatori ed oblatori dell'ente, e questi ultimi divisi in due categorie, comprendendo nella prima gli oblatori di somme a fondo perduto e per una volta tanto, e nella seconda gli oblatori di somme pagabili ad annualità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-22;2160#art-s-17