Statuto

Art. 19

In vigore dal 27 lug 1886
Nella nomina degli insegnanti si osserveranno le norme imposte dalle leggi e regolamenti sulla pubblica istruzione, e saranno preferiti gli insegnanti muniti di regolare diploma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-22;2160#art-s-19

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