Statuto

Art. 5

In vigore dal 27 lug 1886
Ogni amministratore eletto assumerà l'ufficio al 1° ottobre successivo alla sua nomina, od appena eletto se la nomina avrà luogo dopo il 1° ottobre, e durerà in carica tre anni. In ogni anno si farà la rinnovazione d'uno di essi e per conseguenza nei primi due anni la scadenza sarà determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità. Verificandosi durante il triennio la morte o la dimissione d'uno degli amministratori, questi sarà surrogato immediatamente dal consiglio comunale in sessione straordinaria, ma il nuovo eletto non rimarrà in carica che pel tempo in cui sarebbe ancora rimasto il suo predecessore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-22;2160#art-s-5

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