Statuto

Art. 3

In vigore dal 27 lug 1886
I mezzi con cui l'ente provvede allo scopo della sua istituzione, consistono nei beni, fondi e crediti ipotecari prodotti da tempo antico dalle oblazioni raccolte tra i particolari della borgata predetta e dai proventi eventuali che vennero ad aggiungersi al fondo esistente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-22;2160#art-s-3

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