Art. 4
In vigore dal 26 mag 1886
La scuola sarà fornita:
a) di un locale per i bisogni dell'insegnamento, pel convitto e per l'abitazione di chi v'ha diritto:
b) di una cantina;
c) di un terreno per le coltivazioni e gli esperimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-11;3837#art-4