Art. 7
In vigore dal 26 mag 1886
Alla spesa relativa si farà fronte con i fondi stanziati al cap. 11 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per il corrente esercizio ed a quelle corrispondenti degli esercizi successivi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 aprile 1886.
UMBERTO.
B. Grimaldi.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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