Art. 5

In vigore dal 26 mag 1886
Provvedono alle spese di annuo mantenimento della Scuola i corpi locali con le seguenti somme: La provincia di Cagliari con lire 5000; Il comune di Cagliari con lire 4700; La Camera di commercio di Cagliari con lire 1000; Il Pio Istituto «Cassa Carlo Felice» con lire 1000; Il Governo con lire 8000. Alle spese d'impianto sarà provveduto in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 8 dell'accennata legge 6 giugno 1885.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-11;3837#art-5

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