Art. 5
In vigore dal 26 mag 1886
Provvedono alle spese di annuo mantenimento della Scuola i corpi locali con le seguenti somme:
La provincia di Cagliari con lire 5000;
Il comune di Cagliari con lire 4700;
La Camera di commercio di Cagliari con lire 1000;
Il Pio Istituto «Cassa Carlo Felice» con lire 1000;
Il Governo con lire 8000.
Alle spese d'impianto sarà provveduto in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 8 dell'accennata legge 6 giugno 1885.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-11;3837#art-5