Art. 3
In vigore dal 26 mag 1886
Alle condizioni per l'ammissione degli allievi, ai programmi d'insegnamento, alla durata dei corsi, alle norme per gli esami, per le promozioni e pei certificati di studio, a quello per l'Amministrazione della Scuola, al personale tecnico inferiore di vigilanza e di servizio, all'ordinamento del Comitato amministrativo ed a quello didattico, sarà provveduto in conformità delle disposizioni contenute nell'accennata legge del 6 giugno 1885.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-11;3837#art-3