Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 26 mag 1886
La scuola sarà fornita: a) di un locale per i bisogni dell'insegnamento, pel convitto e per l'abitazione di chi v'ha diritto: b) di una cantina; c) di un terreno per le coltivazioni e gli esperimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-11;3837#art-4