Art. 9
In vigore dal 3 nov 1885
Il regolamento della scuola dovrà riportare l'approvazione del consiglio comunale, e del ministero dell'agricoltura, industria e commercio.
I programmi e gli orari dovranno essere approvati dal ministero anzidetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-10-01;1872#art-9