Art. 9

In vigore dal 3 nov 1885
Il regolamento della scuola dovrà riportare l'approvazione del consiglio comunale, e del ministero dell'agricoltura, industria e commercio. I programmi e gli orari dovranno essere approvati dal ministero anzidetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-10-01;1872#art-9

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