Art. 11
In vigore dal 3 nov 1885
Il conto consuntivo di ciascun anno scolastico verrà presentato all'approvazione del comune ed indi del ministero, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno medesimo.
Esso verrà accompagnato con una relazione particolareggiata sull'andamento didattico, economico e morale della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-10-01;1872#art-11