Art. 13

In vigore dal 3 nov 1885
Al concorso dello Stato nelle spese della scuola sarà provvedute coi fondi all'uopo stanziati al capitolo 34 del bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio pel corrente esercizio 1885-86 e con quelli che saranno inscritti nel capitolo corrispondente degli anni successivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-10-01;1872#art-13

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Art. 13 Che istituisce in Cremona una scuola per l'insegnamento delle arti ornamentali e meccaniche, col nome d'Istituto Ala-Ponzoni, e ne determina le norme direttive. — Testo vigente | Portale Normativo